Diritto Fallimentare e delle crisi d’impresa
Fallimento e procedure concorsuali
Lo Studio opera sin dai primi anni successivi alla sua fondazione nell’area del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali prestando assistenza non solo alle società insolventi ma anche ai liquidatori, ai commissari ed ai curatori fallimentari, i quali hanno spesso nominato gli Avvocati dello Studio quali loro legali di fiducia.
L’assistenza agli organi delle Procedure si esplica, tra l’altro, nella valutazione dei rapporti giuridici pendenti (contratti con i fornitori, con i clienti, con gli istituti di credito), nel recupero dei crediti, nell’esercizio delle azioni revocatorie, risarcitorie e di responsabilità, nella difesa a fronte di opposizioni allo stato passivo e, più in generale, nella rappresentanza in giudizio.
Le procedure ad oggi seguite superano il centinaio.
Da altro punto di vista, lo Studio offre tutela alle società ed in genere a tutti quei soggetti che si trovino a dover fronteggiare la crisi o l’insolvenza dei loro interlocutori commerciali. Il servizio prestato comporta innanzitutto la valutazione della posizione individuale del cliente e, quindi, l’accertamento ed il recupero dei crediti, oltre che la difesa in eventuali azioni revocatorie.
Lo Studio ha maturato esperienza anche nell’assistenza ad imprenditori ed investitori interessati a rilevare aziende o beni nel contesto di procedure liquidatorie, concorsuali e non, ovvero ad acquisire il relativo contenzioso attraverso l’assunzione di concordati fallimentari.
La gestione delle crisi d’impresa
La recente crisi dei mercati finanziari, gli inevitabili riflessi della medesima sull’economia reale ed il costante aumento delle insolvenze hanno portato lo Studio ad intensificare ulteriormente l’attività in questo ambito, affiancando il cliente nell’individuazione dello strumento giuridico più appropriato con il quale gestire l’emergenza, tenuto conto dell’ampio spettro di soluzioni adottabili alla luce delle riforme che hanno interessato il settore negli ultimi anni.
Ove lo stato di difficoltà appaia comunque reversibile, l’art. 67 lettera d) della legge fallimentare consente oggi all’impresa di ripianare l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria attraverso un piano attestato di risanamento teso da un lato a soddisfare i creditori e dall’altro a conservare e recuperare il valore e l'utilità dell'impresa (o parte di essa) in una logica di continuità aziendale. Fondamentale novità rispetto alle tradizionali convenzioni stragiudiziali è data dal fatto che gli “atti, pagamenti e garanzie” effettuati in esecuzione del piano non sono revocabili in caso di successivo fallimento. Questo beneficio, al quale i creditori sono evidentemente interessati, è condizionato a che (i) gli atti, i pagamenti e le garanzie siano compiuti in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento (ii) la ragionevolezza di detto piano sia attestata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili.
In situazioni più gravi rispetto alla semplice difficoltà di liquidità o al disequilibrio economico-finanziario, l’art. 182 bis della legge fallimentare ammette il debitore al deposito in Tribunale di un accordo di ristrutturazione dei debiti, da stipularsi con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento del passivo, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel Registro delle Imprese in modo che sia i creditori che ogni altro interessato siano in grado di presentare opposizione entro trenta giorni. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Anche gli “atti, pagamenti e garanzie” effettuati in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione non sono revocabili in caso di successivo fallimento.
Il fine perseguito è sempre quello della continuità aziendale sebbene sia pacificamente ammesso, dopo le prime incertezze interpretative, il ricorso a detto strumento anche in chiave puramente liquidatoria.
E’ importante notare che, collegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti (e non più solamente al concordato preventivo), l’impresa in crisi può oggi proporre una transazione fiscale a sensi dell’art. 182 ter della legge fallimentare offrendo il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori. La possibilità di raggiungere un accordo con il creditore Fisco – eccezionale deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria – è giustificata dalla consapevolezza che il superamento della crisi d’impresa può concorrere a rafforzare l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.
In tutti questi ambiti lo Studio opera sia nella redazione degli accordi o del piano, sia nella conduzione delle trattative con il ceto creditorio, mentre può contare, per la predisposizione delle attestazioni previste obbligatoriamente dalla legge, sulla consolidata collaborazione con studi commercialisti operanti nel settore.
Analoghe sinergie caratterizzano l’approccio al concordato preventivo, strumento adatto a situazioni ulteriormente compromesse, sino al limite dell'insolvenza.
Le recenti riforme hanno agevolato l’accesso a detta procedura eliminando i requisiti di meritevolezza dell’imprenditore ed i vincoli contenutistici del piano concordatario, in particolare la percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari, riducendo le maggioranze richieste, ridimensionando i poteri del Tribunale e semplificando la procedura.
A partire dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. I creditori, inoltre, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, a meno che non vi sia all’uopo una specifica autorizzazione del giudice.
Ove il risanamento attraverso strumenti pre-concorsuali non sia praticabile, lo Studio assiste il cliente nell’affrontare l’insolvenza (avviamento in proprio alle procedure, consulenza agli organi amministrativi e di controllo).
Alla crisi d’impresa è stato recentemente dedicato un apposito gruppo di lavoro formato da Avvocati e collaboratori che, alla luce dell’esperienza maturata nei diversi ambiti di specializzazione (fallimentare, societario, stragiudiziale, contenzioso) agiscono in modo coordinato nell’ottica di garantire la massima efficacia e rapidità d’intervento, qualità imprescindibili in simili contesti.

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